Di già un nuovo articolo sulla Riforma dello Sport? Esattamente.
La portata del cambiamento è importante e presenta se non vere e proprie criticità numerosi punti da tenere ben presenti e altri che richiedono pronti adeguamenti. E rimane materia ancora in divenire, essendo all’orizzonte ulteriori decreti correttivi. Vi terremo informati con una serie di articoli attentamente selezionati, senza però poter escludere prevedibili imprevisti che richiedano interventi in corso d’opera. Vi auguriamo proficue passeggiate nei boschi legislativi.
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE POTRANNO AVERE SEDI OPERATIVE SVINCOLATE DALLE VECCHIE CATEGORIE CATASTALI OBBLIGATORE
Con l’ art 3 comma “c” del Decreto correttivo 120 del 29/08/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 viene modificato il DL 36/2021 che introduceva l’art 7 bis il quale prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.
Questa modifica stronca definitamente migliaia di contenziosi con le pubbliche amministrazioni ed in particolare con le aree tecniche dell’edilizia privata con le quali in tanti si son dovuti misurare e molte volte a causa dei verbali notificati anche soccombendo a chiusure coattive con relativa segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente.
Ma di cosa parliamo nello specifico: prima dell’entrata in vigore della Legge di Riforma dello Sport, la 36 del 2021 che ha solcato le scene del palcoscenico sportivo italiano, e del successivo primo decreto correttivo dello scorso settembre 2023, associazioni e società sportive dilettantistiche all’atto della identificazione logistica della loro sede operativa e spesso anche legale, dovevano confrontarsi con la classificazione catastale dell’immobile dove operare, che cambiava a secondo del fatto che l’associazione avesse scopo di lucro o meno. A dirla tutta già questa prima distinzione ha del “paranormale” atteso che notoriamente sia le ASD che le SSD hanno di base nel loro Dna assenza di scopo di lucro.
A questo si aggiungeva che a secondo appunto della presenza di lucro o meno ci si doveva cimentare con la classificazione catastale dell’immobile che doveva essere, a pena di chiusura coattiva e denuncia, rispettivamente C/4 se senza scopo di lucro e D/6 con scopo di lucro.
Tutto ciò “saltava fuori” nel momento in cui l’associazione prevedesse di dare accesso ai soci presso i locali dove doveva svolgere la propria attività. Dunque nasceva l’esigenza, soprattutto per il settore sportivo, di spogliatoi, bagni, docce ecc. Tutte appendici queste che prevedono la richiesta dell’autorizzazione sanitaria da parte della competente autorità preposta al controllo preventivo e dunque il successivo rilascio del parere autorizzatorio.
L’art. 7 bis appena introdotto mette fine a questa pretestuosa distinzione e limitazione dando la possibilità ad ogni associazione di poter svolgere la propria “missione“ valutando altre caratteristiche ben più utili e necessarie, questo sempre senza sottovalutare la sicurezza degli associati e di chi vi si accosta condividendo iniziative e missione.
Ora la parola ai dipartimenti comunali che trattano i comparti dell’edilizia privata auspicando un pronto e immediato recepimento della grande portata della modifica di legge appena introdotta, ed al buon senso degli amanti del settore che si spera non corrano ad aprire l’associazione nel box auto sotto casa.
Fulvio Gagliano
Commercialista Revisore Legale
Palermo