Aggiornamento: il termine è stato spostato al 31 dicembre 2024

AL NASTRO DI PARTENZA L’OBBLIGO DELLA NOMINA DEL SAFEGUARDING NELLE REALTA SPORTIVE

Termine 30 giugno 2024

La Giunta Nazionale del CONI con la delibera n. 255 del 25 luglio 2023, ha istituito l’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di “Safeguarding” adottando il Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, anche quale modello di riferimento per gli ogni EPS riconosciuto.

Con l’espressione : ..”ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI” ci riferisce in buona sostanza a quei comportamenti “inopportuni “che pregiudicano o ledono ledono la sfera dei diritti fondamentali di un soggetto che è stato tesserato come “praticante sportivo “ all’interno di una realtà sportiva organizzata sotto forma di associazione sportiva, società sport etc.

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere così come enuncia il DLgs n. 298 del 11/4/2006

Il documento programmatico codifica pratiche e comportamenti da adottare e condividere da parte di tutti gli addetti ai lavori(Atleti, Tecnici, Dirigenti, Accompagnatori ecc.) per prevenire contenere ed evitare che si creino determinate circostanze lesive dei diritti sopra detti facenti capo ai tesserati.

La “mission” e nello stesso tempo la ratio del Legislatore è quella che un atteggiamento poco consono può essere corretto, contenuto ed evitato ove si adottino pratiche e regole che curino e indirizzino il contesto in cui si pratica attività sportiva intentandolo a pratiche quotidiane che rispettano la dignità umana.

Ogni Ente di Promozione Sportiva ha già adottato le proprie linee guida da diramare alle proprie affiliate le quali dovranno perentoriamente entro il prossimo 30 GIUGNO 2024(1 luglio essendo il 30 domenica) provvedere alla nomina della figura del Responsabile Safeguarding all’interno della propria realtà.

Dunque il consiglio direttivo di una Associazione Sportiva Dilettantistica provvederà ad effettuare la delibera di nomina alla quale seguirà un’accettazione di carica del designato che , se già non istruttore strutturato, dovrà produrre il proprio certificato penale che attesti l’ inesistenza di carichi pendenti che riguardano la sfera dei reati individuati nell’art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, ovvero: agli art. 600 e 609 C.P.

Per le Società Sportive dilettantistiche sarà cura del Legale Rappresentante provvedere alla nomina individuando la figura idonea per poi ratificare alla prima assemblea utile la nomina, che ugualmente in questo caso dovrà essere accettata come per il designato dalle Asd fornendo il certificato penale come sopra.

Il consiglio è inizialmente di adottare una nomina della durata di un’anno atteso che l’incarico dovrebbe di norma essere affidato ad un tecnico già presente nella realtà.

L’incarico salvo diversa indicazione statutaria o dirigenziale si intende a titolo gratuito,anche se a parere di chi scrive per le responsabilità e oneri pratici che comporta, difficilmente potrà essere intesa tale a maggior ragione se poi l’incarico sarà dato a soggetti esterni.

La nomina del responsabile dovrà essere comunicata, salvo proroghe last time entro il 30 giugno 2024 (1 luglio essendo il 30 domenica) all’Ente di promozione Sportiva a cui si è affiliati secondo le modalità dallo stesso diramate.

Fulvio Gagliano
Commercialista Revisore Legale
Palermo