Le associazioni si scontrano con l’obbligo di comunicazione preventiva delle collaborazioni occasionali? Un passo indietro: il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro

Questo adempimento, a carico di chi richiede tali prestazioni, ha rivoluzionato il ricorso a tale tipo di “lavoro” in taluni casi divenuto per certi versi un vero e proprio abuso e conseguentemente terreno di “caccia” per le autorità preposte al controllo e prevenzione del dilagante “lavoro nero”.

Nelle prestazioni occasionali si identificano giuridicamente due figure:

  • Il committente, persona fisica o società, ossia chi richiede la prestazione; 
  • Il prestatore/lavoratore occasionale che effettua la prestazione.

L’obbligo di comunicazione, espressamente indicata dal citato DL 146/21 come preventiva, quindi prima che la prestazione di lavoro autonomo occasionale abbia inizio, è carico dei committente che predispone un contratto sottoscritto dalle due parti (committente e prestatore) nel quale saranno indicate:

  • le generalità delle parti;
  • la data di inizio e fine della prestazione;
  • la natura della stessa,
  • le modalità di esecuzione,
  • il compenso statuito,
  • la sede della prestazione.

La comunicazione obbligatoria riguarda i soli committenti e va trasmessa telematicamente all’ispettorato del lavoro territoriale utilizzando i portali istituzionali. La comunicazione può essere prodotta dallo stesso committente oppure da un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro etc).

Ma nel mondo dei sodalizi (associazioni, enti non profit…) occorre distinguere tra:

  1. quelli che svolgono esclusivamente attività non commerciali (con solo codice fiscale), i quali, non operando in qualità di imprenditori, non devono inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo;
  2. quelli che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali. In tali situazioni l’obbligo di comunicazione scatta solo “con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.

Volendo fare un esempio a maggiore chiarimento, consideriamo un’associazione, poco importa se sportiva o no, che ha come proventi solo ed esclusivamente le tasse di iscrizione annuale dei singoli associati e i proventi dei vari corsi o servizi istituzionali offerti agli stessi. In questo caso ove l’associazione si avvalesse di una collaborazione occasionale a vario titolo, la stessa non andrebbe comunicata ai sensi del citato DL 146/21.

Al contrario se sempre l’associazione di cui sopra decidesse di dedicare un’area della propria sede operativa e/o legale ad una possibile vendita di articoli specifici del proprio ramo, sia ai soci che anche agli ospiti non soci, oppure porre in essere un angolo break per il ristoro aperto non solo ai soci, e decidesse di farsi coadiuvare da un collaboratore per l’esercizio delle predette iniziative “collaterali” farebbe scattare l’obbligo di comunicazione obbligatoria ai sensi del DL 146/21. Resta inteso che in alcuni casi specifici è necessario affiancare altresì l’obbligo assicurativo ai fini INAIL essendo questo anche obbligatorio.

 

Fulvio Gagliano
Commercialista Revisore Legale
Palermo