Debutta il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dello sport

l 12 gennaio 2024, Roma annuncia l’alba del CCNL il Contratto Collettivo Nazionele dei Lavoratori dello Sport che viene siglato all’unisono da Confederazione italiana dello sport – Confcommercio imprese per l’Italia, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL, con decorrenza dal 1 gennaio 2024 a tutto il 31/12/2026.

114 pagine divise in 149 articoli e 3 Tabelle di riferimento (A-B-C) nelle quali vengono fissati i vari parametri di calcolo delle competenze, retribuzioni, e accessori che dal 1 gennaio 2024 formeranno il “cedolino paga” dei lavoratori dello sport.

Senza voler divagare oltremodo, siamo sicuramente davanti al nastro di partenza di una nuova era del Settore. La Riforma dello Sport, al secolo 36/2021 ha rivoltato come un calzino ogni vecchia usanza o regola, e l’approdo quasi in sordina del Ccnl in questione, che viene “battuto prepotentemente“ da banche dati, rassegne stampa ecc. lascia trasparire all’orizzonte non poche perplessità e imminenti problemi operativi e oggettivi.

Non si vuol discutere, né denigrare lo sforzo fatto in favore di chi lavorando unicamente nel settore sportivo sia come atleta che come addetto ad altre sfere e competenze, doveva prima o poi poter contare su certezze e tutele. Ma cosi, come già espresso in ordine alla riforma dello sport (36/2021) come troppo spesso accade cè tanta confusione e poca chiarezza.

Senza entrare in particolari che saranno “croce e delizia” degli addetti ai lavori, siano essi professionisti in campo fiscale o giuslavorista, siano associazioni e società sportive, è fuor da ogni dubbio che la platea maggiormente colpita, scusate, meglio dire interessata, è quella appartenente allo sport dilettantistico, ormai anche questo avvolto e preso in ampia considerazione dalla riforma dello sport e docet dal nuovo Ccnl di cui trattasi.

Per intenderci siamo nell’alveo dunque delle collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo che il Ccnl prende in esame e regolamenta con l’art 23. Ecco dunque che unitamente a tante novità dal tenore e sapore: “ Equità, parità, certezza, tutela” e ogni altro aggettivo “socialmente utile” possa venire in mente, salgono sul palcoscenico di un settore da sempre benefico per chi inizia in giovane età a fare esperienze ed avere una piccola indipendenza economica dalla famiglia, e per le famiglie che avviano allo sport( non professionistico) i propri figli per distorglierli dai diffusi usi e costumi della nostra odierna società consumistica, meccanismi che fino a ieri potevano essere logici per i settori imprenditoriali, professionali e del mondo dele lavoro tradizionalmente conosciuto.

Come è ovvio che fosse, se esiste un Ccnl devono esistere parametri di calcolo e di riferimento. Così infatti è anche per le collaborazioni coordinate e continuative prese in considerazione dal citato art 23 che fissa le quote orarie facendo riferimento alla tabella “A”. Va sottolineato altresì l’inciso del paragrafo 23.8 Sezio II^ riportato a pag 37 del Ccnl in questione che testualmente recita

“Al fine del calcolo dei compensi minimi contrattuali,indicati nella tabella sottostante, (leggasi A) è applicata una maggiorazione del 25% a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato.”

Stavolta la conclusione non si riesce nemmeno a scriverla…

 

Fulvio Gagliano
Commercialista Revisore Legale
Palermo