NOVEMBRE CALDO PER IL MONDO ASSOCIATIVO SPORTIVO CON LE MODIFICHE AL DLgs. 36/2021 AL NASTRO DI PARTENZA

Per i non addetti ai lavori alias chi materialmente vive giorno per giorno l’associazione sportiva e/o società sportiva, la gestisce e soprattutto la sorregge economicamente dal 17 novembre 2022 per mano del decreto correttivo 163 inizieranno le maratone alfine di stabilire se il proprio statuto gelosamente conservato come una reliquia risponde ai requisiti previsti dall’art 7 del D.Lgs 36/21 e, ove lo stesso malauguratamente non vi risponda provvedere a modificarlo.

Ma di cosa si tratta? Cosa riguarda questo nuovo requisito che viene richiesto? Come ci si allinea a tale nuova richiesta e se non si provvede a cosa si va incontro?

Per comprendere un po’ meglio il “meccanismo” bisogna fare un passo indietro al disposto dell’art. 90 della L. 289/2002 che, sempre per i “non addetti ai lavori”, è quell’articolo di legge a cui ogni atto costitutivo e statuto doveva allinearsi o forse meglio ispirarsi a pena di decadenza dal beneficio delle agevolazioni fiscali del settore sportivo dilettantistico. Per inciso, ogni fac-simile di atto costitutivo e statuto scaricabile dai siti istituzionali dei vari enti di promozione sportiva affiliati al CONI, avvertiva e sottolineava la necessità del rispetto dei disposti di tale articolo di legge alfine di poter poi usufruire delle agevolazioni fiscali per gli appartenenti al mondo sportivo dilettantistico. Dunque un po’ quello che quasi tutti hanno fatto fino a ieri all’atto della costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica home made o in sede di costituzione per atto pubblico con l’intervento del Notaio.

Ma appunto cosa riguarda questo nuovo requisito che viene introdotto dal decreto correttivo di novembre? Riguarda esattamente l’ex comma 17 e 18 del sopra ricordato art. 90 della legge 289 del 2002. Per migliore comprensione lo si riporta di seguito :

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività’ didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui la società o l’associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.

I passaggi rispettivamente interessati sono : “Per ex comma 17 è : omississ… devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva” , Per l’ex comma 18 è : omississ… organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività’ didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive

Bene su questi “concetti” generali sopra riportati interviene il decreto correttivo 163 del 5/10/2022 che ora impone che gli aspetti generali di cui sopra accennati, diventino effettiva espressione e dunque dichiarazione esplicita di esercizio in via stabile, per l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, includendo formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Per esercizio in via stabile il legislatore intende l’insieme dei fattori che diano l’effettiva prova che quell’associazione, sempre ai fini del beneficio delle agevolazioni fiscali del settore, operi realmente sul territorio, che abbia una vera organizzazione dedita all’attività sportiva dilettantistica in sede prefissata o comunque identificabile, che esista una organizzazione “tecnica” che giustifichi l’avvio all’attività sportiva, la preparazione e la formazione e che la stessa, l’organizzazione, abbia i requisiti di riconoscimento sportivo dal parte del Ministero dello Sport. Dunque viene posta la parola fine, o forse, alla costituzione di associazioni e società sportive dilettantistiche che poi vengono lasciate nel dimenticatoio o peggio vengono usate per altri scopi più o meno legittimi giocando appunto sulle agevolazione fiscali del settore. In poche parole, se costituisco un’associazione o società sportiva dilettantistica, questa deve funzionare per davvero e si deve poter dimostrare che la stessa ha una suo reale organigramma organizzativo e burocratico tenuto e gestito secondo le regole e norme del settore.

Cosa accade dunque intanto se non si provvede ad aggiornare lo statuto indicando l’esercizio in via stabile? Con buona probabilità che il Registro delle attività sportive detenuto dal Ministero dello Sport potrebbe rigettare l’iscrizione e di riconoscimento ai fini sportivi. L’altro aspetto ascriverebbe al mancato riconoscimento dei benefici fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate all’atto dell’attività di controllo dalla stessa condotta. Superfluo aggiungere che il disconoscimento dei benefici fiscali costituisce atto sanzionabile ove si sia nel frattempo usufruito degli stessi, ma ancor di più l’effetto del mancato aggiornamento dello statuto e dunque del mancato accoglimento dal parte del Registro delle attività sportive dell’iscrizione dell’Associazione o società sportiva, indurrebbe all’atto del controllo esperito dagli organi preposti (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza etc..) a ritenere l’associazione sportiva o società un attività con scopo di lucro con le conseguenze riferite alla fattispecie.

Senza voler ulteriormente affondare “il coltello nella piaga”, è bene comprendere ed accettare sin da subito che il DLgs 36/2021 ha quasi totalmente rivoluzionato la preesistente ossatura del sistema giuridico, fiscale e previdenziale del mondo associativo sportivo dilettantistico, e in modo particolare quello riferito ai cosiddetti “lavoratori dello sport” comparto questo al quale va prestata la massima attenzione ma ancor di più va dedicata un’ampia informazione a chi fino ad oggi ha ricoperto ruoli di istruttore o di operatore amministrativo gestionale sportivo alfine di comprendere esattamente le nuove regole dal 1 gennaio 2023,salvo sempre le consuete proroghe… quelle non mancano mai.

Fulvio Gagliano –
Commercialista Revisore Legale
Palermo