Ipotesi di ripresa dopo il contagio da covid-19.

Prevenire è meglio che curare

di Fulvio Gagliano

* Notare gli aggiornamenti del 10/5, 21/05, 02/06 e 12/06 in fondo all’articolo

La legge 342/2000 introdusse nuove misure in materia fiscale sui redditi d’impresa . All’art 37 il legislatore affronta il tema delle collaborazione sportive nelle associazioni sportive dilettantistiche. In realtà l. art. 37 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche) apportava modifiche al DPR 917/86, che regola la materia delle imposte sui redditi cui farà riferimento, nella versione emendata, chi vuole approfondire il tema.

Con la comparsa dell’emergenza sanitaria in seguito alla pandemia da covid-19, il lockdown ha imposto il fermo alle attività sportive rese dalle palestre e centri sportivi – al coperto e non – che operano anche sotto forma di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica mediante iscrizione a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Il DPCM 425 dell’aprile 2020 ha rimodulato il lockdown dal 4 maggio, pur non intervenendo sulle realtà appena menzionate che restano ferme fino a diversa disposizione.

Tuttavia alcune Regioni o Comuni hanno emesso o stanno per emettere ordinanze con le quali alcune attività sportive dilettantistiche potranno essere riavviate dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in spazi, all’aperto ferma restando la rigorosa osservanza dei protocolli di sicurezza anti contagio.

E’ sicuramente un progetto interessante, e incoraggiante, in attesa di una ripresa piena delle attività per cui l’orizzonte non è ancora vicino, specialmente per le attività, come l’aikidō, che fanno del contatto fisico una delle principali ragioni di essere.

Accolta dunque con piacere questa opportunità che si profila, esaminiamo però scrupolosamente le modalità che la renderanno possibile, tralasciando per il momento quelle puramente “tecniche”, che la professionalità degli insegnanti è sicuramente in grado di assicurare. Esaminiamo piuttosto alcune modalità gestionali.

La ripresa delle attività, qualunque ne siano le modalità, significherebbe che anche lo staff operativo delle associazioni collaboratori sportivi, istruttori, dipendenti…) sarà chiamato a riprendere le sue attività come da palinsesto a supporto delle stesse.

È opportuno dunque che i Consigli Direttivi – e i legali rappresentanti nei casi di Società Sportive Dilettantistiche – si premuniscano di idonee polizze assicurative stipulate per la copertura dei rischi da contagio qualora tale nefasta circostanza. al suo verificarsi, possa essere imputata da chi di competenza a negligenza e dunque colpa grave della Associazione o Società Sportiva Dilettantistica.

Questa è una circostanza che va attentamente analizzata prima che sia concessa l’opportunità di riaprire alle attività, posto che buona parte dei contratti di assicurazione RC, che si ricorda essere obbligatori, non coprono questo tipo di sinistri non assicurando la copertura per i collaboratori sportivi (Responsabilità Civile Operatori, RCO) non essendo questi dipendenti, ne la copertura RCT (Responsabilità Civile Terzi) non essendo questi nemmeno terze persone.

Prevenire è meglio che curare.

Aggiornamento del 10 maggio 2020:

Va segnalata, ma sfortunatamente è usufruibile solamente dalle SSD iscritte al Registro delle Imprese, la possibilità di un rimborso da parte di Invitalia dell’acquisto di mezzi di protezione individuale, indispensabili per la ripresa delle attività anche all’aperto. I dispositivi dovranno essere già stati acquistati al momento di presentare la domanda di rimborso, ovviamente fatturati e pagati a mezzo bonifico o comunque in modalità tracciabile. Le domande di rimborso dovranno essere prenotate sul sito Invitalia  tra l’11 e 18 maggio, dalle ore 9.00 alle 18.00 e compilate a partire dal 26 maggio alle ore 10 fino all’11 giugno. Il tetto disponibile è di 50 milioni di €,  con un limite di 500€ per ogni singolo addetto e fino a un massimo di 150.000€ per ogni richiesta. Qui sono disponibili ulteriori informazioni.

Quindi domani 11 maggio 2020 inizierà la “prima fase” delle 3 previste per partecipare alla richiesta di rimborso. Ma attenzione: come già detto il bando si rivolge a tutte le imprese regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese prescindendo dalla loro ragione sociale. Per i non addetti ai lavori, per ragione sociale s’intende la forma giuridica sotto la quale l’impresa esercita (Ditta individuale, società, cooperativa…).

Tuttavia nel primo periodo del bando pubblicato da Invitalia, si legge: “Per accedere al rimborso per l’acquisito di DPI il soggetto richiedente deve svolgere, in via esclusiva o principale, l’esercizio di un’attività di impresa e conseguentemente, risultare iscritto nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del Registro delle Imprese”.

È bene valutare attentamente, ai fini del rimborso, questo inciso : ”il soggetto richiedente deve svolgere, in via esclusiva o principale, l’esercizio di un’attività di impresa” perché ad esempio le Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità limitata, per quanto regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese, non svolgono quasi mai, per ovvi motivi, attività d’impresa in via prevalente. Circostanza che farebbe ritenere la Società Sportiva Dilettantistica che non rispetti tali condizioni non ammissibile ai fini del rimborso. Questo ovviamente non vuol dire che non valga la pena di tentare, sempre che non si incorra in dichiarazioni a pena di mendacità.

Aggiornamento del 21 maggio 2020:
Indennità Art.98 DL. 34/2020 – Decreto Rilancio.
PER GLI SPORTIVI AUTOMATISMO PER APRILE E MAGGIO 2020
 
Altri 200 milioni di euro destinati ai collaboratori sportivi nel Decreto Rilancio che ha visto l’alba del 20 maggio 2020. Per i mesi di aprile e maggio chi ha già presentato la domanda alla Società Sport e Salute SpA che gestirà i fondi assegnati al comparto, riceverà automaticamente senza bisogno di alcuna domanda l’indennità di 600 euro.
 
Resta comunque sempre aperta la possibilità per chi non ha presentato nel mese di marzo 2020 la domanda di indennità prevista dal decreto Cura Italia di registrarsi sulla piattaforma Società Sport e salute Spa e presentare la domanda per la richiesta dell’indennità di cui all’art. 98 previsto nel nuovo decreto Rilancio.
 
Ad ogni buon fine si ricorda che possono accedere alla predetta indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e con i requisiti soggettivi rinvenibili sempre sul sito della Società Sport e Salute Spa
 
Aggiornamento del 2 giugno 2020:

Art 25 D.L. 34/2020 – Decreto Bilancio
POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ANCHE PER ASD E SSD

L’art. 25, comma 1, del DL 34/2020 alias Decreto Rilancio, dispone che i destinatari del beneficio sono i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.  Conditio si ne qua non il possesso di partita IVA e tre le tipologie di soggetti beneficiari:

  • imprese commerciali;
  • imprese agricole;
  • lavoratori autonomi, alla data attuale non ordinistici

Nella prima categoria “imprese commerciali” sono annoverate anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che svolgono anche attività commerciale e pertanto sono dotate di partita IVA. Ad ogni buon fine si ricorda che le predette realtà ( Asd/Ssd) possono svolgere attività parallele aventi scopo commerciale correlato alle attività istituzionali, godendo dei benefici della Legge 398/72 che prevede l’abbattimento dell’iva del 50% e le tassazioni Ires e Irap sul 3% dei ricavi sempre commerciali

Il contributo a Fondo perduto di cui all’art 25 del D.L. 34/2020 spetta ai soggetti beneficiari che abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 non inferiore ai 2/3 rispetto a quelli del mese di aprile 2019. L’ammontare del contributo è determinato mediante l’applicazione di una determinata percentuale sul calo di fatturato.

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro,

È bene però tener presente che l’appellativo di “impresa” per le Asd e le Ssd fa riferimento ai soli ricavi commerciali e pertanto le percentuali appena dette saranno applicate solo su quelli.

Aggiornamento del 12 giugno 2020:

Ulteriore lodevole iniziativa del CONI a supporto delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.

Sul portale www.sport.governo.it,  sono stati pubblicati i criteri e le modalità per accedere al sostegno economico a fondo perduto a beneficio di ASD e SSD, con un plafond fissato intorno ai 250 milioni di euro. La misura non innescherà alcuna incompatibilità con l’accesso al Credito sportivo, di cui al Decreto Liquidità da poco convertito in Legge essendo questo un mutuo”sportivo”.

L’accesso al beneficio “Fondo perduto per le Asd e Ssd” servirà a sostenere i canoni di locazione sostenuti dalle Asd e Ssd. La procedura per la richiesta, come sottolineato dal ministro Spadafora, sarà semplicissima e richiederà soprattutto i dati relativi al contratto o contratti di locazione, ove fossero più di uno.

Le “finestre” per la presentazione della domanda dureranno una settimana a partire dal 15 giugno per la prima e dal 22 la seconda; non è quindi previsto un click day e non ci sarà un ordine di priorità basato sull’arrivo dell’istanza on line.

Le stime del Ministero dello Sport e Salute di concerto col Coni, hanno rilevato 15 mila possibili beneficiari.

Inoltre, dalla settimana successiva al 15 giugno 2020, sarà la volta del contributo secco per quelle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche che non hanno contratto di locazione e si appoggiano a strutture organizzate.

La misura opererà sempre come fondo perduto destinato a sostenere le Asd e le Ssd nella ripartenza della/e disciplina/e praticate, purché inserite tra le attività sportive dell’elenco del CONI e classificate come tali.

Anche questa procedura di richiesta sarà semplificata al massimo e sempre da effettuare on line su www.sport.governo.it.  I sodalizi associativi sportivi non possono che apprezzare e ringraziare ancora una volta; suggeriamo di iniziare a raccogliere la documentazione necessaria per poi inoltrare quanto prima la domanda.

Fulvio Gagliano
Commercialista Revisore Legale
Hikari Dojo Palermo