di Paolo Bottoni e Fulvio Gagliano
Sono arrivate non poche segnalazioni da parte di insegnanti, e anche praticanti, con richiesta di un parere sulla possibilità di dedicarsi a un aikido “agonistico”, per poter riprendere la pratica quotidiana nonostante le restrizioni dovute al Covid. Restrizioni che infatti non si applicano per alcune specifiche attività agonistiche di interesse nazionale. Dispiace molto dover deludere le aspettative di chi ipotizzava di intravedere una lecita via di uscita dalle attuali restrizioni alla pratica dell’aikido, e non si vuole colpevolizzare chi abbia già intrapreso in buona fede delle iniziative o vi abbia aderito, ma la realtà è – purtroppo – diversa.
Una premessa necessaria; le norme attuali prevedono che:
«L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione. Non è praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi, che restano chiusi. L’attività sportiva non si può svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza. E’ consentito uscire dal proprio Comune solo per comprovate esigenze lavorative (es. atleta professionista) o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono necessari autocertificazione e mascherina.
L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.
Restano sospese le attività di palestre, piscine e centri sportivi.»
Va precisato che l’aikido è stato classificato come attività sportiva, oltre che dal Coni, già da anni per delega governativa, anche dal governo italiano direttamente nell’emanare le direttive per fronteggiare la pandemia e, essendo l’elenco in ordine alfabetico, addirittura al primo posto.
E’ lecito non concordare. Ma le direttive delle autorità vanno comunque osservate. Inoltre, se è sicuramente improprio ridurre l’aikido a una merà attività fisica, è indubbio che tra gli suoi strumenti giochi un ruolo importante il corpo umano impegnato al meglio delle sue potenzialità, e che le modalità di pratica prevedano il contatto fisico, ricadendo quindi l’aikido entro le normative emanate dal governo per ogni attività fisica a contatto.
E veniamo ora all’eccezione di cui stiamo parlando: dopo l’iniziale fioritura di improbabili eventi agonistici di interesse nazionale, chiaramente strumentali, le autorità hanno inevitabilmente fissato dei paletti:
«Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP [Comitato Italiano Paralimpico]»
L’elenco degli eventi e competizioni di interesse nazionale è consultabile sul sito del CONI:
Rimane di conseguenza consentita la pratica esclusivamente in preparazione o partecipazione ai soli eventi a carattere e interesse nazionale di cui sopra:
«Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui sopra, muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli anti contagio. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali.»
Crediamo che chi legge abbia già compreso a questo punto che le disinvolte interpretazioni di chi inventasse di sana pianta e organizzasse eventi “di rilevanza nazionale” senza alcun riconoscimento ufficiale, al solo scopo di continuare la pratica quotidiana o di salvaguardare le proprie entrate, sono assolutamente illecite e possono portare gravi conseguenze a chi le organizzi e a chi vi aderisca.
Non valgono e non possono valere ovviamente le obiezioni del tipo “lo fanno tutti”, motivate dai numerosi esempi che ci vengono segnalati a indicare la diffusione del fenomeno su tutto il territorio nazionale, su tutte le discipline sportive o motorie. su tutte le fasce di praticanti e di ogni età. E’ augurabile un pronto intervento delle autorità a verificare se veramente come si ha l’impressione risultino essere state organizzate operazioni illecite mirate a scorrette elusioni delle norme.
Va segnalato anche il concreto pericolo che le disinvolte procedure di alcuni, o gli errori di chi è in buona fede, portino ad una ulteriore stretta sulle pratiche sportive e assimilate, che suonerebbe di ulteriore danno e ulteriore beffa per chi si sta comportando responsabilmente e correttamente.
Passeremo ora brevemente a illustrare le possibili conseguenze cui vanno incontro associazioni e persone che ricorressero, consapevolmente o no, a questo genere di espedienti.
L’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 prevede che il mancato rispetto delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, come previste dall’art. 1 ed attuate dai vari DPCM, costituisca un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 a carico di ogni contravventore.
In caso di violazione dell’obbligo di sospensione dell’attività produttiva, secondo le previsioni del DPCM 10 aprile 2020, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (da scontare al termine del periodo di chiusura obbligatoria generale). Medesima sorte in caso di mancata adozione delle misure anti-contagio per gli esercizi aperti al pubblico come per esempio le palestre.
Si tratta di illeciti amministrativi disciplinati dalla legge n. 689/1981, il cui art. 1 esprime il rispetto del principio di legalità ricalcando l’art. 25 della Costituzione “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”, in questo caso il decreto-legge n. 19/2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020.
Il fatto che una persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di un soggetto giuridico (ente, impresa, associazione, ecc.) comporta la responsabilità solidale di quest’ultimo (art. 6, comma 3, legge n. 689/1981). Tale norma può intervenire nel caso della in cui una persona giuridica prosegua l’attività produttiva non consentita ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020 o dello stesso decreto legge, ovvero ometta l’osservanza delle misure anti-contagio previste dai vari protocolli emanati.
A completare il quadro sanzionatorio il governo italiano non si è dispensato dal ricorso all’efficacia deterrente del diritto penale, al fine di contenere l’attuale espansione infettiva e a prevenirne l’ulteriore diffusione.
Invero, col decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 3, comma 4, è stato previsto che «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale»
Che prevede tra l’altro l’arresto fino a tre mesi.
Non volendo come dire “calcare la mano” si ritiene opportuno però citare per dovere di completezza anche la lettura coordinata degli articoli 452 e 438 del codice penale, dai quali si può evincere il reato di “epidemia colposa “ reato questo punito con la pena da uno a cinque anni ove malauguratamente possa dimostrarsi che dalla epidemia derivi la morte di individui.
Ad ogni buon fine si rammenta per chi non lo sapesse che esistono anche le sanzioni applicate ed applicabili dal Coni nei confronti delle associazioni sportive e società sportive affiliate e iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (Registro 2.0), che prevedono anche la radiazione dallo stesso ove vengano accertate violazioni di norme di legge, non soltanto sportive.
A parere di chi ha redatto questo articolo appare saggio o forse più prudente e rispettoso dell’altrui diritto alla salute ed ancora di più alla vita, attenersi a quanto stabilito dalle autorità governative attendendo che l’emergenza sanitaria cessi o quanto meno possa rientrare consentendo di riprendere anche l’attività sportiva dilettantistica correttamente praticata.
Infine, ma non prima di avere augurato a tutti un non lontano ritorno all’aikido sul tatami, assieme ai propri compagni di pratica, una riflessione: nella vita di ognuno capita prima o poi il momento in cui occorrerà valutare se saltare o no qualche fosso. Rimane sconsigliabile l’idea di poterlo saltare per lungo.